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Regolamento Sezione A.R.I.

"A. Righi"


 A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani

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Regolamento interno della Sezione A.R.I. "Augusto Righi" 

di Casalecchio di Reno


DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Premesso che la Sezione A.R.I. "Augusto Righi" di Casalecchio di Reno è stata costituita il 5 giugno 1990  e ratificata con Prot. 107/91-40.03 (riunione del C.D. A.R.I. del 30.11.90), in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal "Regolamento di Attuazione dello Statuto" e dal "Regolamento del Comitato Regionale Emilia Romagna".

La Sezione ARI "Augusto Righi" ha quindi lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Ciò premesso, oggi 13 giugno 1997, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione ha approvato il presente nuovo regolamento.


Art. 2 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.


Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dalla biblioteca;

b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);

c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;

d) da beni mobili, arredi e cancelleria;

e) da beni immobili;

f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.


SOCI


Art. 4  - AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello statuto A.R.I. 

La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, cos come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.


Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);

b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di sezione;

c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

d) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;

e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.

 

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art.12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.


ORDINAMENTO


Titolo I - Organi della Sezione


Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

a) l'Assemblea della Sezione;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio Sindacale.


Capo I - Assemblea dei Soci


Art. 8 - COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.


Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.


Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tal caso il Consiglio direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.


Art. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE (Nota 1)

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo "Ordine del Giorno". Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi via e-mail con richiesta di conferma di lettura o, qualora il socio non abbia una e-mail o non la abbia comunicata alla Segreteria, la stessa verrà inviata per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.


Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

b) il rendiconto di cassa consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il rendiconto preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;

c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;

d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale; 

e) L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale Emilia-Romagna.


Capo II - Consiglio Direttivo


Art. 13 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

a) il Presidente;

b) un Vice Presidente;

c) un Segretario;

d) un Cassiere che può anche non far parte del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica circa tre anni e possono essere rieletti.


Art. 14 - ELEZIONI

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

a) L'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;

b) la scheda di votazione vidimata;

c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;

d) una busta bianca vidimata che dovrà contenere la scheda;

d) una seconda busta preindirizzata per la restituzione della busta contenente la scheda.

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso;

L'Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.


Art. 15 - CONVOCAZIONE (Nota 1)

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante e-mail. Lo stesso avviso, con le stesse modalità, deve essere reso noto al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di decisioni d’urgenza si potrà procedere effettuando una riunione via e-mail indirizzando gli argomenti alla apposita mailing list del Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale in modo che tutti i componenti del CD/CS possano leggere ed esprimere il proprio parere e prendere la decisione.


Art. 16 - POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.


Art. 17 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.


Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.    


Capo III - Libri sociali obbligatori e facoltativi


Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro o tabulato delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altres iscritta nel suddetto libro o tabulato a fogli progressivamente numerati vistati e siglati dal Collegio Sindacale. Ogni verbale sar… firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro o tabulato delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa nella bacheca della Sezione e, ove manchi la sede, portate a conoscenza dei Soci tramite circolare.


Art. 20 - LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

a) libro giornale o tabulato, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc. ), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

b) libro o tabulato dell'inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili o immobili di proprietà della Sezione.

Come i libri sociali, di cui all'Art. 19, il libro giornale o tabulato ed il libro o tabulato dell'inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale.


Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività, con le modalitàcomuni ai libri obbligatori, come già visto secondo gli Art. 19 e 20. 


Capo IV - Collegio Sindacale


Art. 22 - ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del "Collegio Sindacale" avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.


Art. 23 - POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonch‚ sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.


Art. 24 VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un'Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del sindaco mancante. Il Sindaco cos nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.


Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.


Capo V - Votazioni e delibere


Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.


Art. 27 VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. 

Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

a) le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento della espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 15 per:

- 1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale;

- 2) lo scioglimento della Sezione;

- 3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;

- 4) per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.


Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente e personalmente alla consegna nell'apposita urna nei giorni ed orari appositamente indicati dalla Sezione.


Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. 

Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.


Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno 

(50% +1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. 

La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata non prima del giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.


Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente ed il Segretario di assemblea. 


Art. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea .


Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.


Titolo II - Rappresentanza e firma


Art. 34 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.


Art. 35 - SEGRETARIO  E CASSIERE

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità. della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.


DISPOSIZIONI FINALI


Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

I1 presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale Emilia Romagna. 

Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.


Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

Coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Cornitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.


Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti debiti, ecc. ) sono evoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale per il C.D. Nazionale (Art. 60 Statuto Sociale).

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.


INDICE


DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - Costituzione e scopi

Art. 2 - Competenza

Art. 3 - Patrimonio


SOCI


Art. 4 - Ammissione e quote

Art. 5 - Diritti dei Soci

Art. 6 - Recesso


ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - Organi


Capo I - Assemblea dei Soci

Art. 8 - Composizione

Art. 9 - Assemblea Ordinaria

Art. 10 - Assemblea Straordinaria

Art. 1l - Formalità per la convocazione

Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria


Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione

Art. 14 - Elezioni

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Poteri

Art. 17 - Validità delle adunanze

Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri


Capo III - Libri sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 20 - Libro giornale e libro inventario

Art. 21 - Libri sociali facoltativi


Capo IV- Collegio Sindacale

Art. 22 - Elezioni

Art. 23 - Poteri

Art. 24 - Vacanza dei Sindaci

Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali


Capo V - Votazioni e delibere

Art. 26 - Votazioni e delibere

Art. 27 - Votazioni per Referendum ed in Assemblea

Art. 28 - Chiusura delle votazioni

Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio

Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni

Art. 31 - Organi dell'Assemblea

Art. 32 - Verbale di Assemblea

Art. 33 - Obblighi del Presidente


TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - Presidente

Art. 35 - Segretario e Cassiere


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Efficacia obbligatoria

Art. 37 - Sanzioni disciplinari

Art. 38 - Scioglimento della Sezione


Nota 1: Articoli revisionati con referendum del 22/02/2019 


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