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Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’A.R.I.

Approvato dall’A.G. del 28 maggio 1988 e successive modificazioni

 

Art. 1 - Generalità

1.1 - Il presente Regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto Sociale dell’A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 11 05.

Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell’A.R.I., come previsto dall’art. 61 dello Statuto stesso.

1.2 - Pur avendo l’Associazione Sede legale e Amministrazione in Milano (art. 2 dello Statuto), l’Assemblea Generale può deliberare l’istituzione di un

ufficio periferico di rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 3 dello Statuto.

1.3 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione degli uffici di Sede, di una Segreteria Amministrativa con compiti che vengono stabiliti dal Consiglio stesso.

 

Art. 2 - L’ ARI Radio Club

2.1 - L’ “A.R.I. Club SWL” - istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 15 aprile 1978 per il conseguimento degli scopi sociali di cui all’art. 3, comma b dello Statuto - viene denominato “ARI Radio Club”, conservando il fine statutario di “raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici e ad attività collaterali”.

2.2 - L’ARI Radio Club viene disciplinato da un apposito Regolamento.

 

Art. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento

3.1 - L’A.R.I. promuove le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci o gruppi il patrocinio, l’affiliazione od il riconoscimento, secondo le seguenti norme.

a) Il Patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo, promosse da Comitati Regionali o da Sezioni dell’A.R.I.: anche in questo ultimo caso la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali. Il Patrocinio morale può essere concesso inoltre ad iniziative di Enti sia italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini statutari dell’A.R.I.

b) Il Patrocinio tecnico può essere concesso ai Comitati Regionali e, tramite gli stessi, alle Sezioni A.R.I. od ai singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente od indirettamente alle telecomunicazioni. Il Patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri devono necessariamente essere Soci dell’A.R.I. o dell’ARI Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che l’A.R.I. si propone, con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E’ indispensabile, in quest’ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle dell’A.R.I. Il Patrocinio tecnico può essere anche a tempo definito.

c) L’Affiliazione può essere concessa dall’A.R.I. a gruppi di studio, di lavoro, a Radio-club di categoria, ad Enti con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad Associazioni di hobbisti e similari.

E’ necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti si propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con l’elettronica e che le finalità non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguite dall’A.R.I.

d) Il Riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, Sezioni di categoria, formati da Soci A.R.I. o dell’ARI Radio Club che, oltre ad avere un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I., con il parere dei Comitati Regionali competenti, riconoscano palesemente di attenersi allo Statuto dell’A.R.I., alle direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I.

 

Art. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni

4.1 - Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel campo radiantistico e nelle attività collaterali, l’A.R.I. istituisce diplomi, certificati e premi per singoli Soci e per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in volta vengono emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati dal Consiglio Direttivo.

4.2 - L’A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni e dei relativi fenomeni e, per promuoverne la diffusione, può curare la stampa e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto campo.

 

Art. 5 - Fondo qualificativo

5.1 - Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono le eventuali quote volontarie versate dai Soci a tal fine e le somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per gli scopi statutari.

 

Art. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

6.1 - Il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell’attività radiantistica.

Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti.

6.2 - I Comitati Regionali, costituiti a norma dell’art. 50 e seguenti dello Statuto Sociale, provvedono con analoga normativa nei propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorità Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive impartite dall’A.R.I. ed esercitano la rappresentanza a livello regionale.

Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi degli artt. 50 e seguenti dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni, con le Autorità Provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li manterranno con le relative Autorità Comunali.

6.3 - I Rappresentanti A.R.I. in seno alle Commissioni di esame (di cui all’art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati Regionali competenti per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicarne i nomi ai competenti Organi del Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla designazione.

6.4 - Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni, spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento del mandato.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei candidati esaminati, e provvede al pagamento.

 

Art. 7 - ARI Radio Comunicazioni Emergenza

7.1 - Per fornire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi di telecomunicazioni di emergenza, l’A.R.I. si avvarrà delle strutture dell’ARI Radio Comunicazioni Emergenza (2).

Art. 8 - Tutela dei Soci - Assicurazioni

8.1 - Con opportune iniziative, l’A.R.I. assiste i Soci per facilitare l’espletamento delle pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, relative all’attività di Radioamatore.

8.2 - L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri iscritti, come pure da quelle di proprietà degli iscritti all’ARI Radio Club. Il relativo premio di assicurazione è compreso nella quota sociale.

L’Assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa anche alle Sezioni dell’A.R.I. titolari di una stazione di radioamatore o di autorizzazione all’ascolto; a tal fine, l’importo della quota da corrispondere è la stessa di quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la forma assicurativa di cui al primo comma, l’A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme con modalità e con premi agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

8.3 - L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati dal Ministero P.T. ed installati nel territorio nazionale.

8.4 - L’A.R.I. istituisce un’apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori impiegati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza.

 

Art. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.

9.1 - L’A.R.I. mantiene relazioni con le omologhe Associazioni straniere attraverso un incaricato nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di una esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal Presidente e dal Segretario Generale.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un “Liason Officer” per le relazioni con la I.A.R.U. - International Amateur Radio Union - della quale l’A.R.I. è filiazione per l’Italia.

 

Art. 10 - Biblioteca - Consulenza - Coordinatori

10.1 - L’A.R.I. mette a disposizione dei Soci, secondo le modalità che saranno emanate per favorire e facilitarne la consultazione, la biblioteca tecnica di cui essa è dotata.

10.2 - Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che l’A.R.I. pone a loro disposizione e che essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati dall’Organo Ufficiale dell’Associazione.

10.3 - Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio Direttivo nomina dei Coordinatori di Settore, godenti di ampia autonomia operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro conferite dal Consiglio Direttivo stesso.

 

Art. 11 - Organo Ufficiale

11.1 - L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. - di cui agli artt. 57 e seguenti dello Statuto è RadioRivista, fondata nel 1948 e rubricata con l’International Standard Serial Number - ISSN 0033 8036 - con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal Centro Nazionale ISDS dell’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

RadioRivista è stata rubricata in data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale ed è registrata presso il Tribunale di Milano al n. 4376 dell’8 luglio 1957.

RadioRivista è una pubblicazione mensile che, con le eccezioni di cui al secondo comma dell’art. 6 dello Statuto, è inviata a tutti i Soci.

11.2 - Proprietaria della testata di RadioRivista e del relativo portafoglio pubblicitario è l’Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. - che ha anche la proprietà letteraria degli articoli pubblicati.

Di questi è consentita la pubblicazione da parte di altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita autorizzazione del Direttore, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Tale autorizzazione può non essere richiesta dalle Associazioni di radioamatori affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di RadioRivista, quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti.

11.3 - La pubblicazione dell’Organo Ufficiale può essere affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione.

11.4 - Il Direttore dell’Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri ai sensi dell’art. 57 dello Statuto - ne assume la responsabilità ed ha i compiti ed i doveri previsti dalla Legge sulla stampa.

11.5 - E’ compito del Consiglio Direttivo nominare un Comitato di Redazione. La pubblicazione di lettere e/o articoli è diritto di ogni Socio, ma il Comitato

di Redazione può impedirne la pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi del Servizio di Radioamatore.

11.6 - Il Direttore dell’Organo Ufficiale cura, tra l’altro, i contatti con l’Editore nei termini dell’incarico ricevuto in tal senso dal Consiglio Direttivo.

11.7 - L’incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito, salvo quanto disposto all’art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice Civile.

11.8 - L’Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni altro articolo e nell’ordine:

- i verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente che ha presieduto l’Assemblea);

- i risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio Sindacale);

- le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal Segretario Generale);

- i comunicati del Collegio Sindacale;

- le delibere dei Comitati Regionali;

- l’elenco degli aspiranti Soci di cui all’ultimo comma dell’art. 9 dello Statuto;

- quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza per l’Associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il secondo numero dell’Organo Ufficiale successivo alla data dell’approvazione.

 

Art. 12 - Soci - Quote associative

12.1 - Il Consiglio Direttivo stabilirà ogni anno la quota sociale per l’anno successivo.(3)

Come previsto al primo comma dell’art. 5 dello Statuto, le quote stabilite devono essere rese note entro il 31 ottobre: ciò avverrà mediante comunicazione

circolare indirizzata ai Comitati Regionali ed alle Sezioni. L‘Organo Ufficiale dell’A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di novembre, dicembre e gennaio l’importo delle quote stesse. Di norma, il numero di novembre conterrà il bollettino di versamento della quota sociale, per effettuare il versamento in conto corrente postale.

12.2 - Il termine previsto al primo comma dell’art. 5 dello Statuto per il pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31 dicembre; entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale (fa fede, al riguardo, il timbro postale con la data in cui è stato effettuato il versamento).

I versamenti effettuati dopo la data suddetta non garantiscono l’invio dei numeri arretrati dell’Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili, potranno essere spediti all’interessato, ma con l’aggravio delle spese postali di spedizione.

I numeri di gennaio e di febbraio dell’Organo Ufficiale - indipendentemente dalla data del versamento - saranno inviati a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota per l’anno precedente, che ne abbiano diritto.

12.3 - Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia quanto è disposto all’art. 12 dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata.

Durante il periodo di morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso come pure ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione RCT, ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci). (5)

I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con la quota sociale.

12.4 - Le quote di Sezione di cui all’ultimo comma dell’art. 5 dello Statuto (qui definite anche “quote di ristorno”), stabilite negli stessi termini di tempo delle quote sociali e conteggiate a tutto il 31 maggio, verranno inviate ai Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno.

Il residuo delle quote di ristorno, per i versamenti pervenuti dopo il 31 maggio, sarà saldato entro il 31 gennaio dell’anno successivo. (4)

12.5 - Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati Regionali - così come previsto all’ultimo comma del citato art. 5 dello Statuto - perverranno esclusivamente ai Presidenti dei Comitati stessi, i quali dovranno stornarle alle Sezioni, trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio Regolamento.

12.6 - Gli aspiranti Soci, effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della Regione in cui essi hanno l’abituale domicilio, salvo successivo trasferimento ad altra Sezione, anche di Regione diversa, ove si verifichi un mutamento del domicilio stesso.

12.7 - Non possono essere considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che non sono Soci A.R.I., né possono essere assolutamente ammesse “adesioni” a Sezioni da parte di non iscritti all’A.R.I., né infine possono essere “aggregati” o “patrocinati” dalla Sezione gruppi di non Soci A.R.I.

12.8 - Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell’anno precedente.

12.9 - Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Collettivi, stabilendone i supplementi di quote e le modalità di iscrizione.

 

Art. 13 - Recesso, Sanzioni, Morosità.

13.1 - (Comma 1) E’ incompatibile, per il Socio A.R.I. che ricopre cariche od incarichi sia a livello centrale che periferico, l’appartenenza ad altre Associazioni od Organizzazioni similari. (Comma 2) Il socio A.R.I. non può ricoprire cariche sociali o incarichi a qualunque livello e di nessun genere in altre Associazioni od Organizzazioni similari. (Comma 3) I soci che attualmente si trovano in situazioni incompatibili a quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, debbono regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre dell’anno corrente e, dunque, non possono, in alcun modo, richiedere la restituzione di tutta o parte della quota sociale. Nel caso in cui il soggetto che si trovi in posizione incompatibile, permanga per qualunque ragione in detto stato oltre il termine sopra previsto, non potrà esercitare alcun diritto sociale e il C.D.N. in forza di segnalazioni dei competenti CC.RR., dovrà ratificare la cessazione entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione dei diritti sociali. (8)

13.2 - La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare - ai sensi dell’art. 12, comma b dello Statuto

- per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata.

13.3 - L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza nell’Associazione o non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.

13.4 - Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione all’A.R.I. I Soci che hanno superato i venticinque anni di iscrizione ininterrotta al Sodalizio, possono chiedere di recuperare il precedente numero di immatricolazione, ovvero il ricongiungimento degli anni di iscrizione da precedente iscrizione. Il CDN, valutate le motivazioni della richiesta, potrà accoglierla, chiedendo per ogni annualità mancante, un contributo che non potrà eccedere un quarto della quota sociale corrente. (8)

13.5 - Il Socio decaduto può essere riammesso al Sodalizio solo seguendo la procedura prevista all’art. 9 dello Statuto.

13.6 - Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle Assemblee è soggetto a sospensione.

La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Regionale, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

 

Art. 14 - Probiviri

14.1 - Il Collegio dei Probiviri di cui agli artt. 44 e seguenti dello Statuto è nominato dal Comitato Regionale competente per territorio, che vi provvederà

entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.

In caso di astensione o di ricusazione del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina diretta del Collegio dei Probiviri, anche nell’ipotesi che siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente.

La competenza per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un Comitato Regionale, od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse.

 

Art. 15 - Sezioni

15.1 - La costituzione di Sezioni - di cui all’art. 50 e segg. dello Statuto deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione, controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori.

Una delle copie originali della domanda di costituzione deve essere trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale deve essere conservata agli atti della costituenda Sezione. Il Comitato Regionale, verificata la regolarità formale della costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza all’A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento stesso, costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale dell’A.R.I.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di costituzione quella della delibera da parte del Comitato Regionale.

15.2 - In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni.

Il Comitato Regionale curerà inoltre la segnalazione alla Segreteria Generale a quale altra Sezione della Regione avrà aderito ognuno dei Soci della Sezione disciolta.

Il Comitato Regionale competente curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione disciolta.

15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono:

a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce;

b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale dell’A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;

c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo;

d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;

e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;

f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.

 

Art. 16 - Comitati Regionali

16.1 - Due o più Regioni possono costituirsi in un unico Comitato Regionale.

In questo caso nelle Assemblee Generali dell’A.R.I. questo avrà un’unica rappresentanza (due Delegati) che godrà di tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati.

16.2 - E’ compito dei Comitati Regionali regolamentare, promuovere e coordinare le attività delle Sezioni della Regione, così come previsto agli artt. 50 e seguenti dello Statuto. Compito istituzionale dei Comitati Regionali è quello di realizzare in scala regionale le finalità previste dall’art. 3 dello Statuto, di attuare il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I.

 

Art. 17 - Assemblea Generale

17.1 - L’Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria ai sensi dell’art. 20 dello Statuto - è composta da non più di due Delegati per ogni Regione (secondo l’ordinamento amministrativo dello Stato), nominati come previsto dai rispettivi Regolamenti regionali.

I Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53 dello Statuto.

17.2 - La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della nomina stessa da parte dei Comitati Regionali competenti.

Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.

17.3 - A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati all’Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano all’Ordine del Giorno dell’Assemblea stessa.

17.4 - Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei termini di cui agli artt. 18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede regionale, (1)

17.5 - Per il rimborso delle spese che l’espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto.

 

Art. 18 - Convocazione e voto in Assemblea

18.1 - Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due Delegati, le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati, così come previsto dallo Statuto agli artt. 40, ultimo comma, e 53.

Nel caso che i due Delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa modifica del quorum.

18.2 - La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria di cui all’art. 20 dello Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 90 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

18.3 - Nella scelta della località in cui l’Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni.

18.4 - L’Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può aver luogo che in data successiva e comunque non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione.

18.5 - E’ cura della Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo (art. 21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere l’Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di convocazione.

18.6 - L’avviso di convocazione per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di tutti i Comitati Regionali almeno 40 giorni prima (1) della data in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi.

18.7 - I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione.

Il termine utile, di cui al secondo comma dell’art. 22 dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l’Assemblea Generale Ordinaria (art. 19 dello Statuto).

Se l’Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo.

18.8 - Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.

18.9 - Il Segretario Generale, che funge da segretario dell’Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto), può farsi assistere dal Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l’approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale, del verbale ufficiale dell’Assemblea stessa. Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.

18.10 - La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari

- al di fuori dall’ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo all’immagine dell’Associazione verso l’esterno.

18.11 - I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza.

18.12 - Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta dall’art. 40 dello Statuto, deve essere considerata respinta dall’Assemblea. La chiamata per votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed ascendente. La documentazione relativa ai punti iscritti all’Ordine del Giorno dovrà rimanere a disposizione dei Delegati durante i lavori assembleari.

 

Art. 19 - Consiglio Direttivo

19.1 - Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato sull’Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni, anche il verbale sommario delle adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma dello Statuto), comprese eventuali specifiche dichiarazioni dei suoi componenti.

19.2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo, quale Organo di supporto tecnico.

19.3 - Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in volta alle proprie riunioni Presidenti dei Comitati Regionali.

19.4 - Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che non siano state invitate dallo stesso.

19.5 - Ai sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate. (7)

19.6 - I compiti dei Sindaci, così come previsto dallo Statuto, non sono assimilabili a quanto previsto dal Codice Civile per le Società di capitale. (7)

 

Art. 20 - Sostituzione di Consiglieri

20.1 - Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo possibile, provvedere alla copertura dei posti vacanti con la nomina a Consigliere dei Soci che risultano i primi dei non eletti nella graduatoria finale delle votazioni. (6)

20.2 - La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri (art. 27, comma secondo dello Statuto), tuttavia qualora dovesse rendersivacante anche il posto di uno dei due Consiglieri cooptati, è possibile procedere ad una nuova cooptazione.

 

Art. 21 - Spese e Rimborsi

21.1 - Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai propri componenti e dal Collegio Sindacale per l’espletamento del loro mandato.

21.2 - Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale o totale delle spese vive sostenute dai Presidenti dei Comitati Regionali eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 22 - Presidente Onorario

22.1 - L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo.

 

Art. 23 - Sindaci supplenti

23.1 - I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di incompatibilità di cui all’art. 29 dello Statuto, ma detta incompatibilità diviene operativa nel caso di subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci effettivi.

 

Art. 24 - Referendum

24.1 - Gli argomenti di vitale importanza da sottoporre a Referendum (ai sensi dell’art. 33 dello Statuto) sono dichiarati tali da decisione del Collegio Sindacale. Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da apposito regolamento.

24.2 - In riferimento all’art.34 dello Statuto, qualora venga dichiarato dall’Assemblea il carattere di urgenza del provvedimento, le votazioni per Referendum indette dalla Assemblea Generale stessa potranno essere gestite, senza indugio alcuno, dal Collegio Sindacale anche in assenza di ratifica del Consiglio direttivo. (9)

 

Art. 25 - Rendite di immobili - Destinazione

25.1 - I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà dell’A.R.I., saranno impiegati per i fini previsti dall’art. 3, comma 3 dello Statuto, con l’istituzione di Borse di Studio o di premi per attività di ricerca o studio nel campo delle telecomunicazioni.

 

Art. 26 - Bilanci

26.1 - L’ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale.

26.2 - Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché l’eventuale modifica dell’ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.

26.3 - La prima convocazione dell’Assemblea Generale sarà fissata per una data compresa tra il 40.mo ed il 60.mo giorno dall’approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.

26.4 - La relazione sull’andamento economico dell’anno precedente, con riferimento al bilancio dell’esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

26.5 - Analoga relazione, ma inerente l’attività svolta dall’Associazione durante l’anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.

26.6 - Entro dieci giorni dall’approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.

26.7 - La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.

26.8 - La documentazione contabile di cui al precedente comma rimarrà a disposizione di tutti i Soci per i quindici giorni che precedono l’Assemblea Generale.

Trascorso questo periodo, non è più consentito ad alcuno di accedere a tale documentazione se non su esplicita autorizzazione scritta del Collegio Sindacale e previo preavviso alla Segreteria Generale.

 

Art. 27 - Disposizioni finali

27.1 - I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni, dell’ARI Radio Club e© dell’ARI Radio Comunicazioni di Emergenza debbono adeguarsi al presente Regolamento (2).

27.2 - Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una successiva decisione dell’Assemblea Generale.

1) Così modificato dall’Assemblea Generale del 11 giugno 1989

2) Così modificato dall’Assemblea Generale del 22 maggio 1993

3) Così modificato dall’Assemblea Generale del 27 maggio 1995

4) Così modificato dall’Assemblea Generale del 05 luglio 1997

5) Così modificato dall’Assemblea Generale del 09 giugno 2001

6) Così modificato dall’Assemblea Generale del 12 luglio 2003

7) Così modificato dall’Assemblea Straordinaria del 06 marzo 2004

8) Così modificato dall’Assemblea Generale del 10 luglio 2010

9) Così modificato dall’Assemblea Straordinaria del 2-3 luglio 2011


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