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Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’A.R.I.

Approvato dall’A.G. del 28 maggio 1988 e successive modificazioni

 

Art. 1 - Generalità

1.1 - Il presente Regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto Sociale dell’A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 1105. (13)

Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell’A.R.I., come previsto dall’art. 61 dello Statuto stesso.

1.2 - Pur avendo l’Associazione Sede legale e Amministrazione in Milano (art. 2 dello Statuto), l’Assemblea Generale può deliberare l’istituzione di un

ufficio periferico di rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 3 dello Statuto.

1.3 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione degli uffici di Sede, di una Segreteria Amministrativa con compiti che vengono stabiliti dal Consiglio stesso.

 

Art. 2 - L’ ARI Radio Club

2.1 - L’ “A.R.I. Club SWL” - istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 15 aprile 1978 per il conseguimento degli scopi sociali di cui all’art. 3, comma b dello Statuto - viene denominato “ARI Radio Club”, conservando il fine statutario di “raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici e ad attività collaterali”.

2.2 - L’ARI Radio Club viene disciplinato da un apposito Regolamento.

2.3 - I partecipanti all’A.R.L, in quanto iscritti all’A.R.1. Radio Club, risultano da apposito registro tenuto presso la Segreteria Generale. (13)

 

Art. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento

3.1 - L’A.R.I. promuove le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci o gruppi il patrocinio, l’affiliazione od il riconoscimento, secondo le seguenti norme.

a) Il Patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo, promosse da Comitati Regionali o da Sezioni dell’A.R.I.: anche in questo ultimo caso la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali. Il Patrocinio morale può essere concesso inoltre ad iniziative di Enti sia italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini statutari dell’A.R.I.

b) Il Patrocinio tecnico puo essere concesso ai Comitati Regionali e, tramite gli stessi, alle Sezioni A.R. I. od ai singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente od indirettamente alle telecomunicazioni. Il Patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri devono necessariamente essere Soci dell’A.R.I. o partecipanti alla stessa, in quanto iscritti all’A.R.I. Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che I'A.R.I. si propone, con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. È indispensabile, in quest ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle dell'A.R.I.. Il Patrocinio tecnico può essere anche a tempo definito. (13) 

c) L’Affiliazione può essere concessa dall’A.R.I. a gruppi di studio, di lavoro, a Radio-club di categoria, ad Enti con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad Associazioni di hobbisti e similari.

E’ necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti si propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con l’elettronica e che le finalità non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguite dall’A.R.I.

d) Il Riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, Sezioni di categoria, formati da Soci A.R.I. o partecipanti alla stessa in quanto iscritti all’A.R.I. Radio Club che, oltre ad avere un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I., con il parere dei Comitati Regionali competenti, riconoscano palesemente di attenersi allo Statuto dell’A.R.I., alle direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I. (13)

 

Art. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni

4.1 - Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel campo radiantistico e nelle attività collaterali, l’A.R.I. istituisce diplomi, certificati e premi per singoli Soci e per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in volta vengono emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati dal Consiglio Direttivo.

4.2 - L’A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni e dei relativi fenomeni e, per promuoverne la diffusione, può curare la stampa e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto campo.

 

Art. 5 - Fondo qualificativo

5.1 - Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono le eventuali quote volontarie versate dai Soci a tal fine e le somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per gli scopi statutari.

 

Art. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

6.1 - Il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell’attività radiantistica.

Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti.

6.2 - | Comitati Regionall, costituiti a norma dell’art. 50 e seguenti dello Statuto Sociale, provvedono con analoga normativa nei propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorita Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive impartite dall’A.R.I. e la rappresentano a livello regionale. (13)

Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi degli artt. 50 e seguenti dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni, con le Autorità Provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li manterranno con le relative Autorità Comunali.

6.3 - I Rappresentanti A.R.I. in seno alle Commissioni di esame (di cui all’art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati Regionali competenti per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicarne i nomi ai competenti Organi del Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla designazione.

6.4 - Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni, spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento del mandato.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei candidati esaminati, e provvede al pagamento.

 

Art. 7 - ARI Radio Comunicazioni Emergenza

7.1 - Per fomire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi e attivita di radiocomunicazioni di emergenza, nel volontariato di Protezione Civile, le Sezioni e i Comitati Regionali regolarmente iscritti agli elenchi territoriali gestiranno a livello locale le situazioni di emergenza di tipo “A” e di tipo “B” nel rispetto degli accordi locali e regionali. Per le emergenze nazionali di tipo “C” qualora si tratti di mobilitazione nazionale AR.I., le attività di coordinamento saranno gestite dal Consigliere Nazionale delegato alle attività di Protezione Civile o, in mancanza, direttamente dal Presidente. Nell’ambito delle Sezioni e dei Comitati Regionali costituiti ai sensi degli artt. 15.4 e 16.3 trova applicazione il presente articolo del Regolamento di attuazione circa i Regolamenti interni per la gestione delle radiocomunicazioni alternative di emergenza. Le Sezioni e i Comitati Regionali che si costituiranno ai sensi degli articoli di cui sopra dovranno concordare il Regolamento sulle “Radiocomunicazioni diemergenza con le rispettive Autorita locali e regionali. (10)

Art. 8 - Tutela dei Soci - Assicurazioni

8.1 - Con opportune iniziative, l’A.R.I. assiste i Soci per facilitare l’espletamento delle pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, relative all’attività di Radioamatore.

8.2 - L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri iscritti, come pure da quelle di proprietà dei partecipanti all’A.R.I., in quanto iscritti all’A.R.I. Radio Club. Il relativo premio di assicurazione è compreso nella quota sociale. (13)

L’Assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa anche alle Sezioni dell’A.R.I. titolari di una stazione di radioamatore o di autorizzazione all’ascolto; a tal fine, l’importo della quota da corrispondere è la stessa di quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la forma assicurativa di cui al primo comma, l’A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme con modalità e con premi agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

8.3 - L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati dal Ministero P.T. ed installati nel territorio nazionale.

8.4 - L’A.R.I. istituisce un’apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori impiegati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza.

 

Art. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.

9.1 - L’A.R.I. mantiene relazioni con le omologhe Associazioni straniere attraverso un incaricato nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di una esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal Presidente e dal Segretario Generale.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un “Liason Officer” per le relazioni con la I.A.R.U. - International Amateur Radio Union - della quale l’A.R.I. è filiazione per l’Italia.

 

Art. 10 - Biblioteca - Consulenza - Coordinatori

10.1 - L’A.R.I. mette a disposizione dei Soci, secondo le modalità che saranno emanate per favorire e facilitarne la consultazione, la biblioteca tecnica di cui essa è dotata.

10.2 - Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che l’A.R.I. pone a loro disposizione e che essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati dall’Organo Ufficiale dell’Associazione.

10.3 - Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio Direttivo nomina dei Coordinatori di Settore, godenti di ampia autonomia operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro conferite dal Consiglio Direttivo stesso.

 

Art. 11 - Organo Ufficiale

11.1 - L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. - di cui agli artt. 57 e seguenti dello Statuto è RadioRivista, fondata nel 1948 e rubricata con l’International Standard Serial Number - ISSN 0033 8036 - con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal Centro Nazionale ISDS dell’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

RadioRivista è stata rubricata in data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale ed è registrata presso il Tribunale di Milano al n. 4376 dell’8 luglio 1957.

RadioRivista è una pubblicazione mensile che, con le eccezioni di cui al secondo comma dell’art. 6 dello Statuto, è inviata a tutti i Soci.

11.2 - Proprietaria della testata di RadioRivista e del relativo portafoglio pubblicitario è l’Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. - che ha anche la proprietà letteraria degli articoli pubblicati.

Di questi è consentita la pubblicazione da parte di altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita autorizzazione del Direttore, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Tale autorizzazione può non essere richiesta dalle Associazioni di radioamatori affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di RadioRivista, quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti.

11.3 - La pubblicazione dell’Organo Ufficiale può essere affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione.

11.4 - Il Direttore dell’Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri ai sensi dell’art. 57 dello Statuto - ne assume la responsabilità ed ha i compiti ed i doveri previsti dalla Legge sulla stampa.

11.5 - E’ compito del Consiglio Direttivo nominare un Comitato di Redazione. La pubblicazione di lettere e/o articoli è diritto di ogni Socio, ma il Comitato

di Redazione può impedirne la pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi del Servizio di Radioamatore.

11.6 - Il Direttore dell’Organo Ufficiale cura, tra l’altro, i contatti con l’Editore nei termini dell’incarico ricevuto in tal senso dal Consiglio Direttivo.

11.7 - L’incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito, salvo quanto disposto all’art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice Civile.

11.8 - L’Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni altro articolo e nell’ordine:

- i verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente che ha presieduto l’Assemblea);

- i risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio Sindacale);

- le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal Segretario Generale);

- i comunicati del Collegio Sindacale;

- le delibere dei Comitati Regionali;

- l’elenco degli aspiranti Soci di cui all’ultimo comma dell’art. 9 dello Statuto;

- quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza per l’Associazione.  (13)

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il secondo numero dell’Organo Ufficiale successivo alla data dell’approvazione.

11.9 - Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, può nominare tra i propri membri, fissando i limiti della delega, un Consigliere delegato con funzione di Direttore Commerciale, delegando allo stesso, parte delle proprie attribuzioni per la direzione amministrativa della gestione delle attività commerciali dell Associazione, tra le quali, a titolo esemplificativo: 1) la pubblicazione dell’Organo Ufficiale se non affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione; 2) la gestione delle attività commerciali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti prevalentemente dei propri associati; 3) le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione delle norme associative. Al Consigliere così nominato potrà essere altresì attribuita la rappresentandzelal della associazione nei limiti dei poteri allo stesso delegati. L'incarico verrà svolto a titolo gratuito, salvo quanto disposto all'art. 31 dello statuto. (13)

11.10 - Il Consigliere Delegato, con funzione di Direttore Commerciale, al pari del Presidente, del Segretario Generale e dei Coordinatori, potra operare nei limiti di spesa e di capitolo, deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi dellart. 48 dello Statuto in sede di approvazione del bilancio preventivo. Nessuna altra obbligazione, di nessun genere, potrà essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovra risultare da regolare delibera. (13)

11.11 - É compito del Direttore Commerciale presentare annualmente un programma delle attività, nei modi e nei tempi previsti, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo contestualmente al bilancio di previsione. (13)

11.12 - Il Direttore Commerciale riferisce al Consiglio Direttivo almeno semestraimente in relazione all'esercizio della propria delega. (13)

 

Art. 12 - Soci - Quote associative

12.1 - Il Consiglio Direttivo stabilirà ogni anno la quota sociale per l’anno successivo. Come previsto al primo comma dell’art. 5 dello Statuto, le quote stabilite devono essere rese note entro il 31 ottobre ciò avverrà mediante comunicazione circolare indirizzata ai Comitati Regionali ed alle Sezioni. L'Organo Ufficiale dell’A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di novembre, dicembre e gennaio l'importo delle quote stesse. (9)(10)

12.2 - Il termine previsto al primo comma dell'art. 5 dello Statuto per il pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31 dicembre; entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale; fa fede, al riguardo, la data in cui è stato effettuato il versamento. (13)

I versamenti effettuati dopo la data suddetta non garantiscono l’invio dei numeri arretrati dell’Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili, potranno essere spediti all’interessato, ma con l’aggravio delle spese postali di spedizione.

I numeri di gennaio e di febbraio dell’Organo Ufficiale - indipendentemente dalla data del versamento - saranno inviati a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota per l’anno precedente, che ne abbiano diritto.

12.3 -Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia quanto è disposto all‘art. 12 dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata.

Durante il periodo di morosità è sospeso il diritto al voto per il Socio moroso come pure ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione RCT, Rivista ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci). (5)(13)

I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con la quota sociale.

12.4 - Le quote di Sezione di cui all’ultimo comma dell’art. 5 dello Statuto (qui definite anche “quote di ristorno”), stabilite negli stessi termini di tempo delle quote sociali e conteggiate a tutto il 31 maggio, verranno inviate ai Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno.

Il residuo delle quote di ristorno, per i versamenti pervenuti dopo il 31 maggio, sarà saldato entro il 31 gennaio dell’anno successivo. (4)

12.5 - Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati Regionali - così come previsto allultimo comma del citato art. 5 dello Statuto - perverranno esclusivamente ai Comitati stessi, i quali dovranno stornarie alle Sezioni, trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio Regolamento. (13)

12.6 - I partecipanti all’A.R.1. in quanto iscritti all’A.R.I. Radio Club, effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. sul territorio nazionale, salvo successivo trasferimento almomento della presentazione della domanda di iscrizione all’A.R.I in una Sezione della Regione in cui hanno I'abituale domicilio, così come previsto dallart. 50 dello Statuto. (12)(13)

12.7 - Non possono essere considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che non sono Soci A.R.I. 0 che non hanno presentato domanda di iscrizione all’A.R.I., né possono essere assolutamente ammesse “adesioni” a Sezioni da parte di non iscritti al’A.R.I, né infine possono essere “aggregati” o “patrocinati” dalla Sezione gruppi di non Soci AR.I. (13)

12.8 - Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell’anno precedente.

12.9 - soppresso (13)

 

Art. 13 - Recesso, Sanzioni, Morosità.

13.1 - É incompatibile, per il Socio A.R.I. che ricopre cariche od incarichi sia a livello centrale che periferico, l'appartenenza ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi. Il Socio A.R.1. non pud ricoprire cariche sociali 0 incarichia qualunque livello e di nessun genere in altre associazioni o enti aventi scopi analoghi. | Soci che sitrovino in situazioni incompatibili con quanto sopra stabilito, debbono regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre dell’anno corrente e, dunque, non possono, in alcun modo, richiedere la restituzione di tutta o parte della quota sociale. Le incompatibilitad i cui sopra non trovano applicazione nel caso di appartenenza o di assunzione di cariche sociali od incarichi in Sezioni dell’A.R.I. 0 ad altre associazioni o enti riconosciuti o affiliati o collegati ad A.R.I.. Nel caso in cui il soggetto che si trovi in posizione incompatibile, permanga per qualunque ragione in detto stato oltre il termine sopra previsto, non potra esercitare alcun diritto sociale e il C.D.N. inforzad i segnaladeiz icomopenteint i CC.RR., dovra ratificare la cessazione entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione dei diritti sociali. (7)(13)

13.2 - La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare - ai sensi dell’art. 12, comma b dello Statuto

- per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata.

13.3 - L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza nell’Associazione o non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.

13.4 - Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione all’A.R.I. I Soci che hanno superato i venticinque anni di iscrizione ininterrotta al Sodalizio, possono chiedere di recuperare il precedente numero di immatricolazione, ovvero il ricongiungimento degli anni di iscrizione da precedente iscrizione. Il CDN, valutate le motivazioni della richiesta, potrà accoglierla, chiedendo per ogni annualità mancante, un contributo che non potrà eccedere un quarto della quota sociale corrente. (7)

13.5 - Il Socio decaduto o escluso può essere riammesso al Sodalizio solo seguendo la procedura prevista all’art. 9 dello Statuto. (13)

13.6 - Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle Assemblee è soggetto a sospensione.

La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Regionale, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

 

Art. 14 - Probiviri

14.1 - Il Collegio dei Probiviri di cui agli artt. 44 e seguenti dello Statuto è nominato dal Comitato Regionale competente per territorio, che vi provvederà

entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.

In caso di astensione o di ricusazione del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina diretta del Collegio dei Probiviri, anche nell’ipotesi che siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente.

La competenza per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un Comitato Regionale, od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse.

 

Art. 15 - Sezioni

15.1 - La costituzione di Sezioni — di cui allart. 50 e segg. dello Statuto — deve scalurire da regolare e formale domanda di riconoscimento, controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori.

Una delle copie originali della domanda deve essere trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale deve essere conservata agli atti della Sezione. Il Comitato Regionale, verificata la regolarita formale della costituzione, anche in conformita al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza all’A.R.l. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento stesso, riconosce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale dellA.R.1

Il Consiglio Direttivo, nella riunione successiva, ne prendera atto, riconoscendo come data di costituzione in Sezione quella dellla delibera da parte del Comitato Regionale. (13)

15.2 - In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sara cura del Comitato Regionale segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni.

Il Comitato Regionale curerà inoltre la segnalazione alla Segreteria Generale a quale altra Sezione della Regione avra aderito ognuno dei Soci della Sezione disciolta. (13)

15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono:

a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce;

b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale dell’A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;

c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo;

d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;

e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;

f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.

g) in caso di trasferimento fuori dal periodo di cui al comma c), la quota di Sezione di cui all’art. 5 dello Statuto sarà attribuita per intero alla Sezione di provenienza. (12)

15,4 - Le Sezioni possono discplinarsi ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 e richiedere l'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, nel rispetto delle normative nazionali e regionali tempo per tempo vigenti anche in materia di Protezione Civile. Potrtanno altresì gestire il proprio patrimonio nel rispetto delle normative vigenti anche sotto l'aspetto della tracciabilità finanziaria così come discplinato dalla legge. Le Sezioni possono essere formate solo ed esclusivamente da Soci dell'Associazione Radioamatori Italiani iscritto nell'elenco nazionale conservato presso la Segreteria Generale o che abbiano fatto domanda di iscrizione all'A.R.I e facendo riferimentoal Comitato Regionale di appartenenza a norma dell'art. 50 e successivi delolo Statuto. (10)(13)

15.5 - Le Sezioini possono darsi un proprio Statuto e/o Regolamento per stabilire le norme relative alla costituzione e modalità di elezione degli organi direttivi, alla durata del mandato, nonché prevedere eventuali limiti a ricandidarsi. Al fine del riconoscimento della Sezione il suo Statuto o Regolamento dovrà essere approvato dal Comitato Regionale di riferimento in relazione alla conformità ai principi fondativi di A.R.I.. (11)(13)

15.6 - I Comitati Regionali, esaminati e approvati Statuto o Regolamento delle Sezioni e loro modifiche in relazione alla conformità ai principo fondativi A.R.I, li trasmettono alla Segreteria Generale.(13)

 

Art. 16 - Comitati Regionali

16.1 - Due o più Regioni possono costituirsi in un unico Comitato Regionale

In questo caso nelle Assemblee Generali dell’A.R.I. questo avra un‘unica rappresentanza (due Delegati) che godra di tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati e le regioni rappresentate. (13)

16.2 - E’ compito dei Comitati Regionali regolamentare, promuovere e coordinare le attività delle Sezioni della Regione, così come previsto agli artt. 50 e seguenti dello Statuto. Compito istituzionale dei Comitati Regionali è quello di realizzare in scala regionale le finalità previste dall’art. 3 dello Statuto, di attuare il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I.

16.3 - I Comitati Regionali costituitiai sensi dell’art. 51 dello Statuto possono disciplinarsi ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 e richiedere l’iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, nel rispetto delle normative nazionali e regionali tempo per tempo vigenti anche in materiad i Protezione Civile. Tali iscrizioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Generale. (10)(13)

16.4 - I Comitati Regionali, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui all’art. 51 dello Statuto, possono stabilire norme relative alla costituzione e modalità di elezione degli organi direttivi, alla durata del mandato, nonché prevedere eventuali limiti a ricandidarsi. (11)

16.5 - L'art. 52 dello Statuto prevede che i Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni. È facolta dei Comitati Regionali consentire alle Sezioni di costituire dei Gruppi territoriali. | Gruppi potranno includere esclusivamente Soci della Sezione dalla quale il Gruppo dipendera associativamente ed amministrativamente. (11)

Art. 17 - Assemblea Generale

17.1 - L’Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria ai sensi dell’art. 20 dello Statuto - è composta da non più di due Delegati per ogni Regione (secondo l’ordinamento amministrativo dello Stato), nominati come previsto dai rispettivi Regolamenti regionali.

I Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53 dello Statuto.

17.2 - La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della nomina stessa da parte dei Comitati Regionali competenti.

Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.

17.3 - A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati all’Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano all’Ordine del Giorno dell’Assemblea stessa.

17.4 - Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei termini di cui agli artt. 18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede regionale, (1)

17.5 - Per il rimborso delle spese che l’espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto.

 

Art. 18 - Convocazione e voto in Assemblea

18.1 - Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due Delegati, le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati, così come previsto dallo Statuto agli artt. 40, ultimo comma, e 53.

Nel caso che i due Delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa modifica del quorum.

18.2 - La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria di cui all’art. 20 dello Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 90 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

18.3 - Se l'Assemblea Generale è convocata in rpesenza, nella scelta della località in cui l’Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni. (10)

18.4 - L'Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può aver luogo nel medesimo giorno solare della prima. (13)

18.5 - È cura della Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo (art. 21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere l’Assemblea, se in presenza, determinando altresì le date e gli orari di convocazione. (10)

18.6 - L’avviso di convocazione per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per email PEC a tuti i Comitati Regionali almeno  40 giorni prima della data in cui essa avrà luogo, se in presenza deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi. Se l'Assemblea Generale è convocata in videoconferenza, la convocazione dovrà specificare che tutti i partecipanti dovranno essere identificati e che sarà assicurata la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e riportrà il sistema di videoconferenza scelto e le modalità di accesso. Verificandosi questi requisiti, làAssemblea Generale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Nella Assemblea Generale che si tengono in videoconferenza è fatto divieto per ogni partecipante, salvo preventiva autorizzazione, di utilizzare supporti atti a registrare, in qualsivoglia modo, in tutto o in parte, i contenuti della riunione. Ogni partecipante dovrà dichiarare, al momento dellàentrata in conferenza, che nella sua postazione non sono presenti altre persone non aventi diritto che possono ascoltare e-o vedere in qualsivoglia modo i contenuti della riunione. Qualora dovesse essere accettata una o più di queste votazioni, il CDN dovrà adottare nella prima riunione utile i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto. (9)(10)(13)

18.7 - I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione.

Il termine utile, di cui al secondo comma dell’art. 22 dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l’Assemblea Generale Ordinaria (art. 19 dello Statuto).

Se l’Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo.

18.8 - Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.

18.9 - Il Segretario Generale, che funge da segretario dell’Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto), può farsi assistere dal Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l’approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale, del verbale ufficiale dell’Assemblea stessa. Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.

18.10 - La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari

- al di fuori dall’ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo all’immagine dell’Associazione verso l’esterno.

18.11 - Gli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza. (13)

18.12 - Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta dall’art. 40 dello Statuto, deve essere considerata respinta dall’Assemblea. La chiamata per votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed ascendente. La documentazione relativa ai punti iscritti all’Ordine del Giorno dovrà rimanere a disposizione dei Delegati durante i lavori assembleari.

 

Art. 19 - Consiglio Direttivo

19.1 - Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato sull’Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni, anche il verbale sommario delle adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma dello Statuto), comprese eventuali specifiche dichiarazioni dei suoi componenti.

19.2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo, quale Organo di supporto tecnico.

19.3 - Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in volta alle proprie riunioni Presidenti dei Comitati Regionali.

19.4 - Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che non siano state invitate dallo stesso.

19.5 - Ai sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate. (6)

19.6 - I compiti dei Sindaci, così come previsto dallo Statuto, non sono assimilabili a quanto previsto dal Codice Civile per le Società di capitale. (6)

 

Art. 20 - Sostituzione di Consiglieri

20.1 - Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quattro mesi, provvedere alla sostituzione ricorrendo all'istituto della cooptazione o indicendo nuove elezioni parziali.

20.2 - La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri (art. 27, comma secondo dello Statuto), tuttavia qualora dovesse rendersivacante anche il posto di uno dei due Consiglieri cooptati, è possibile procedere ad una nuova cooptazione.

 

Art. 21 - Spese e Rimborsi

21.1 - Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai propri componenti e dal Collegio Sindacale per l’espletamento del loro mandato.

21.2 - Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale o totale delle spese vive sostenute dai Presidenti dei Comitati Regionali eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 22 - Presidente Onorario

22.1 - L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo.

 

Art. 23 - Sindaci supplenti

23.1 - I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di incompatibilità di cui all’art. 29 dello Statuto, ma detta incompatibilità diviene operativa nel caso di subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci effettivi.

 

Art. 24 - Referendum

24.1 - Gli argomenti di vitale importanza sono quelli definiti come tali dal Consiglio Direttivo (ai sensi delfart. 33 dello Statuto) sentito il Collegio Sindacale. Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da apposito regolamento. (13)

24.2 - In riferimento all’art.34 dello Statuto, qualora venga dichiarato dall’Assemblea il carattere di urgenza del provvedimento, le votazioni per Referendum indette dalla Assemblea Generale stessa potranno essere gestite, senza indugio alcuno, dal Collegio Sindacale anche in assenza di ratifica del Consiglio direttivo. (8)

 

Art. 25 - Rendite di immobili - Destinazione

25.1 - I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà dell’A.R.I., saranno impiegati per i fini previsti dall’art. 3. (10)

 

Art. 26 - Bilanci

26.1 - Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza. Il bilancio preventivo puo essere oggetto di aggiomamento da parte del Consiglio Direttivo in sede di redazione del bilancio consuntivo. (10)(13)

26.2-11 Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo costituito da:

- stato patrimoniale;

- conto economico;

- relazione sulfandamento economico e sul funzionamento dell'Associazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto;

- relazione sull'attivita svolta dall’Associazione durante l'esercizio. (13)

26.3 - Almeno 40 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea il bilancio è inviato a cura della Segreteria Generale:

- al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;

- ai Comitati regionali e tramiti questi alle Sezioni.

26.4 - Almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea il Collegio Sindacale deposita presso la Segreteria la propria relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sullattivita svolta nell’adempimento dei propri doveri, nonché le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione; tale relazione viene contestualmente inviata ai Comitati regionali e tramiti questi alle Sezioni

26.5- La documentazione contabile predisposta dalla Segreteria Generale per la verifica da parte del Collegio Sindacale rimarra a disposizione di tutti i Soci per i quindici giorni che precedono I'Assemblea Generale per l’eventuale consultazione nei limiti previsti dalla legge. Trascorso questo periodo, non è più consentito ad alcuno di accedere a tale documentazione se non su esplicita autorizzazione del Collegio Sindacale e previo preavviso alla Segreteria Generale

26.6 - soppresso (13)

26.7 - soppresso (13)

26.8 - soppresso (13)

 

Art. 27 - Disposizioni finali

27.1 - I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni, dell’ARI Radio Club e© dell’ARI Radio Comunicazioni di Emergenza debbono adeguarsi al presente Regolamento (2).

27.2 - Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una successiva decisione dell’Assemblea Generale.

 

Punti modificati nelle varie Assemblee 

1) Così modificato dall’Assemblea Generale del 11 giugno 1989

2) Così modificato dall’Assemblea Generale del 22 maggio 1993

3) Così modificato dall’Assemblea Generale del 27 maggio 1995

4) Così modificato dall’Assemblea Generale del 05 luglio 1997

5) Così modificato dall’Assemblea Generale del 09 giugno 2001

6) Così modificato dall’Assemblea Straordinaria del 06 marzo 2004

7) Così modificato dall’Assemblea Generale del 10 luglio 2010

8) Così modificato dall’Assemblea Straordinaria del 2-3 luglio 2011

9) Così modificato dall’Assemblea Generale del 13 aprile 2019 

10) Così modificato dall’Assemblea Generale del 21 marzo 2021

11) Così modificato dall’Assemblea Generale del 16 aprile 2023

12) Così modificato dall’Assemblea Straordinaria del 3 dicembre 2023 

13) Così modificato dall’Assemblea Generale del 18 maggio 2024

 


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