Statuto Associazione Radioamatori Italiani
eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368
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Statuto
approvato con DPR 24 novembre 1977 n. 1105
Art. 1
L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I. - sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I.
Art. 2
L'Associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano.
Art. 3
Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è, filiazione per l'Italia;
g) costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.
Art. 4
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
Soci
Art. 5
L'Associazione è, composta da Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne questi ultimi, essi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati.
Una parte della quota annuale costituisce la quota di Sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite il rispettivo Comitato Regionale al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato Regionale medesimo per le proprie spese di gestione.
Art. 6
I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota stabilita per i Soci Juniores pur conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito.
Art. 7
I Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età.
Essi sono tenuti a pagare la metà della quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali; la loro domanda di ammissione dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi.
Art. 8
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota.
Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci Effenivi.
Art. 9
La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'A. R. I.
Essa dovrà essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni.
La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata tramite la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo.
Il nome dell'aspirante Socio dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale per eventuali opposizioni ed il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. non potrà quindi deliberare sulla domanda che un mese dopo tale pubblicazione.
Art. 10
La deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.R.I. sull'ammissione o meno dell'aspirante Socio è definitiva ed inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha obbligo di indicarne il motivo. In quest'ultimo caso al richiedente saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite d'inoltro.
Art. 11
Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che per referendum;
b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del distintivo sociale;
c) a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;
d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I. nonché dei Centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;
e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.R.I;
f) a consultare lo schedario bibliografico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 12
La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione.
Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre.
Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità.
b) per esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi, sentito il Comitato Regionale competente, e può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa.
Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta al comma 3 del successivo art. 26.
Se l'esclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualità in corso; il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l'esclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti all'ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura della gestione per l'anno in corso.
Art. 13
Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale competente ed assunte quelle informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 14
Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti art. 12, lettera b) ed art. 13, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.
Art. 15
Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell'A.R.I. o priva dei requisiti necessari.
Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio.
Patrimonio
Art. 16
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva, l'Assemblea può però deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale.
Organi dell'Associazione
Art. 17
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
Art. 18
Le Assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni regione, secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato, che votano secondo quanto disposto dagli artt. 40 e 53; le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.
Art. 19
L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all'anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30 aprile.
Art. 20
L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tante delegazioni regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in regola con il pagamento delle quote.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
Art. 22
La sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai delegati regionali almeno 30 giorni prima della data fissata dell'Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino presentare proposte da inserire all'Ordine del Giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo.
Art. 23
All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale;
d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle Sezioni interessate;
e) gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali ed iscritti all'Ordine del Giorno ai sensi del precedente art. 22.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione.
Art. 25
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Art. 26
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l'assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).
Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.
In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all'art. 12, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell'Organo Ufficiale.
Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Art. 27
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri, durante il triennio, il Consiglio Direttivo potrà provvedere a sostituirli nominando Consiglieri altri Soci effettivi, a meno che il Consiglio stesso non preferisca indire apposite elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz'altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere confermati con referendum.
Art. 28
I Sindaci sono eletti per referendum un numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Art. 29
Ai Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione dell'Ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano l'organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti.
I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell'organizzazione periferica dell'Associazione.
Art. 30
I Sindaci durano anch'essi in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Art. 31
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresi rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.
Votazioni e delibere Assemblee
Art. 32
Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.
Art. 33
a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 24 e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti di cui all'art. 28, per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l'Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea Generale, formata dalle Delegazioni Regionali di cui all'art. 18.
Art. 34
Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.
All'uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.
Art. 35
Il giorno di chiusura della votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del venticinquesimo giorno dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.
Art. 36
Entro il termine così fissato, i Soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dal Collegio dei Sindaci la scheda con il loro voto.
Art. 37
A maggior garanzia della votazione per referendum, i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalitá di compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci e dello scrutinio dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
Art. 38
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.
Art. 39
Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.
Art. 40
In prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.
Art. 41
Occorrendo, I'Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.
Art. 42
Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l'Assemblea di volta in volta deciderà.
Art. 43
In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull'Organo Ufficiale dell'Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.
Probiviri
Art. 44
Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Regionale competente un Collegio di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti all'A.R.I. da almeno dieci anni.
Il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto.
Art. 45
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalit che riterrà più opportune.
Il lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile.
Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale competente, il quale ultimo curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile.
Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli interessati.
Art. 46
Poiché la nomina dei Probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano l'incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l'esplicazione dell'incarico stesso.
Rappresentanza e Firma
Art. 47
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega.
Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario Amministrativo.
Lo stesso Presidente può delegare la firma al Cassiere - liberamente o congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.
Art. 48
Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera.
In nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.
Art. 49
I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario della Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori.
I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci.
I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da segretario.
Sezioni e Comitati Regionali
Art. 50
Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I. secondo quanto previsto dall'art. 52 del presente Statuto.
Tutti i Soci devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l'abituale domicilio.
I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale, comprensiva -ai termini dell'art. 5, ultimo comma - della quota della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi straordinari alla Sezione di competenza.
Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un regolamento interno, che dovrà essere approvato dai Comitati Regionali stessi.
Art. 51
I Comitati Regionali sono formati dai rappresentanti delle Sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia regolamentare.
In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.
Art. 52
I Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, secondo le direttive dell'A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.
Per l'esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che, come le norme di cui all'art 51, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.
Art. 53
I Comitati Regionali provvedono inoltre a nominare i propri Delegati alla Assemblea Generale dell'A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale.
Le Delegazioni Regionali intervengono alle Assemblee dell'A.R.I in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali i rispettivi Comitati Regionali hanno competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni.
Art. 54
La costituzione dei Comitati Regionali, le norme per la loro costituzione interna ed il loro funzionamento di cui all'art. 51, i regolamenti di cui all'art. 52, devono essere comunicati alla Segreteria Generale dell'A.R.I.
Eguale comunicazione è dovuta per le nomine e le eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative alle Sezioni.
Art. 55
Le deliberazioni dei Comitati Regionali e delle Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità patrimoniale per la Sede Centrale.
Art. 56
I Comitati Regionali e le Sezioni possono avere un proprio patrimonio.
Organo Ufficiale
Art. 57
L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. è designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio designa uno dei propri membri.
Art. 58
L'Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere assembleari e per referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio Sindacale.
Avranno valore di atti ufficiali dell'Associazione soltanto i comunicati contenuti nell'Organo Ufficiale.
Art. 59
Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possano attendere un'apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un "Ufficio Stampa" composto dal Direttore dell'Organo Ufficiale e da due membri del Consiglio.
I componenti l'Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito saranno loro date dal Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.
Disposizioni finali
Art. 60
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.
Art. 61
ll presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dell'A.R.I.
Disposizioni transitorie
Art. 62
Coloro che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all'approvazione del presente Statuto saranno considerati Soci Effettivi anche se non in possesso di licenza per l'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 63
Qualora le Sezioni di una o più Regioni non riuscissero a costituire un proprio Comitato Regionale o non provvedessero a nominare i propri Delegati di cui all'art.53 per le Assemblee Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei voti nelle Assemblee stesse, la loro rappresentanza è delegata integralmente alla Delegazione di quella Regione il cui capoluogo è geograficamente più vicino al capoluogo della Regione per la quale non è stato costituito il Comitato o designata la relativa Delegazione Regionale.
Art. 64
Dopo l'approvazione del presente Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di permettere la formazione degli organi statutari previsti dagli artt. 51 e segg. e di verificarne la funzionalità, in luogodell'Assemblea Generale dei Delegati Regionali di cui all’art 18 sarà convocata l’Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni. Le Delegazioni delle Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni Sezione e da un Rappresentante per ogni Gruppo che risultino costituiti all'entrata in vigore del presente Statuto.
In tal caso in prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.
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autore: ik4idp